Validità per l’espatrio
Per i cittadini italiani la carta d'identità è anche un documento di viaggio per l'espatrio (equipollente al passaporto) in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi. In particolare:
- per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
- per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
- per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.
Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".
È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.
Per ulteriori informazioni consulta il sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it.
Cittadini minorenni e validità per l’espatrio
Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.
Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale, non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.
La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.
Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:
- accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la responsabilità genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore
- affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
- affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea, la scuola) da compilare in Questura.
Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.
Denuncia di smarrimento o furto
Se un cittadino perde la CIE deve sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine e contattare il servizio di supporto del Ministero dell'Interno per far bloccare il suo documento.
La domanda di rilascio della nuova CIE deve essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza o dimora.
Rilascio a domicilio in caso di impossibilità a presentarsi in Comune
Le persone che non possono presentarsi personalmente in Comune possono chiedere il rilascio della CIE a domicilio. Possono usufruire di questo servizio tutti i cittadini:
- incapaci di deambulare
- con una malattia grave
- impossibilitati per altre cause come i reclusi o i religiosi appartenenti a ordini di clausura.
Per il rilascio della CIE a domicilio un delegato maggiorenne dovrà compilare apposito modulo e dichiarare l'esistenza dell'impedimento.
Rilascio della carta d’identità cartacea in situazioni di urgenza
La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata qualora ci si trovi nella necessità di rinnovare con estrema urgenza il proprio documento scaduto in presenza di imminente partenza documentata da un titolo di viaggio.
La Circolare ministeriale 16/07/2019, n. 9 ha precisato che è possibile utilizzare la ricevuta della domanda per il rilascio della carta di identità elettronica come documento di riconoscimento in occasione di:
- gravi motivi di salute (imminente ricovero documentato da prescrizioni mediche)
- imminente consultazione elettorale
- imminenti esami, concorsi o gare pubbliche (con iscrizione documentata).
La ricevuta riporta i dati del titolare, la fotografia e un codice QR code, che permette di verificare la validità della ricevuta e lo stato di lavorazione della propria CIE, utilizzando la app dedicata Ve.Do.
La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata anche ai residenti iscritti all’AIRE e nella eventualità, accertata e valutata esclusivamente dagli uffici, di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero.
La CIE verrà consegnata al titolare entro sei giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.