Sono esclusi per legge
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età.
Nomina dei presidenti di seggio
Il Presidente della Corte d'Appello competente per territorio nomina i presidenti di seggio scegliendo tra le persone iscritte all'albo (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 35).
Il presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.
L'ufficio di presidente è obbligatorio. Per chi, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l'incarico o non si presenta all'atto dell'insediamento del seggio sono previste delle sanzioni penali.
Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che possiedono titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (Legge 21/03/1990, n. 53, art. 2).